La patente ha un punteggio massimo di 100 crediti, così assegnati:
Crediti base: 30 crediti attribuiti al momento di rilascio della patente.
Crediti per storicità dell’azienda: fino a 30 crediti complessivi, di cui: fino a 10 crediti attribuiti al momento del rilascio della patente in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al decreto; fino a 20 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 6.
Crediti ulteriori: fino a 40 crediti attribuibili ai sensi dell’articolo 5, di cui: fino a 30 crediti per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro; fino a 10 crediti per attività, investimenti o formazione non ricompresi alla lettera di cui sopra.
Per “attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro”, si intende:
Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
Investimenti nella formazione dei lavoratori, in particolare a favore di lavoratori stranieri, ulteriore rispetto alla formazione obbligatoria prevista dalla vigente disciplina in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Possesso da parte del mastro formatore artigiano di certificazione attestante la propria partecipazione all’addestramento/formazione pratica erogata in cantiere ai propri dipendenti specifica in materia di prevenzione e sicurezza.
Utilizzo di soluzioni tecnologicamente avanzate, ivi inclusi i dispositivi sanitari, in materia di salute e sicurezza sul lavoro sulla base di specifici protocolli di intesa.
Adozione del documento di valutazione dei rischi, anche nei casi in cui è possibile adottare le procedure standardizzate.
Almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS.
Per “attività, investimenti o formazione non ricompresi in quelli sopra indicati”, si intende:
Dimensione dell’organico aziendale.
Possesso della qualifica di Mastro Formatore Artigiano prevista dall’Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022.
Possesso dell’Attestazione di Certificazione SOA di I e II classifica.
Applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del titolo VIII, capo I del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Attività di consulenza e monitoraggio effettuate da parte degli organismi paritetici di cui al repertorio previsto dall’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con esito positivo;
Formazione sulla lingua per lavoratori stranieri.
Riconoscimento dell’incentivo da parte della Cassa edile/Edilcassa per avere denunciati nel sistema Casse edili/Edilcassa operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore a un terzo del totale degli operai in organico.
Possesso dei requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi, che esprimono l’affidabilità dell’impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità, e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale, di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Certificazione del regolamento interno delle società cooperative ai sensi dell’articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
I crediti ulteriori sono attribuiti al momento di presentazione della domanda se il soggetto richiedente è già in possesso del relativo requisito.
Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente, previa allegazione in via telematica della relativa documentazione ai sensi dell’articolo 1 del decreto.
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti. I flussi informativi per l’accreditamento e la sottrazione dei crediti sono definiti con provvedimento del Direttore dell’INL.
Tabella di assegnazione crediti aggiuntivi della patente
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La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile solo ad esito delle integrazioni della piattaforma informatica, di cui si darà notizia sul sito internet di questo Ispettorato, unitamente alle modalità operative da seguire.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se il requisito è conseguito successivamente alla data di presentazione della domanda, i crediti ulteriori saranno invece attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.