Per la dimostrazione dei requisiti tecnici, l’impresa dovrà ottenere e consegnare alla SOA i CEL (Certificati Esecuzione Lavori) rilasciati dai propri committenti, controfirmati dalla Direzione Lavori, in numero e di importo sufficiente a dimostrare il requisito di legge.
L’autenticità dei suddetti CEL, se relativi a lavori privati, viene verificata dalla SOA presso il soggetto che li ha emessi, mentre i lavori eseguiti per conto di Pubbliche Amministrazioni o soggetti comparabili sono dimostrati tramite compilazione e inserimento on-line, a carico della Stazione Appaltante, presso il Casellario informatico dell’Osservatorio dell’Autorità del relativo CEL.
Qualora le SOA, nell’attività di attestazione, verifichino l’esistenza di certificati di lavori di stazioni appaltanti pubbliche non presenti nel casellario informatico, debbano darne comunicazione sia ai soggetti committenti, sia all’Autorità di vigilanza, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Tali certificati non sono utilizzabili fino al loro inserimento nel casellario informatico, pena l’addebito alla SOA di una sanzione pecuniaria fino a 51.000 euro (a nulla valendo l’eventuale verifica della loro veridicità presso la stazione appaltante).
Viene istituito l’obbligo per le SOA di trasmettere all’Autorità di vigilanza i certificati di esecuzione lavori (e la documentazione a corredo) attestanti l’esecuzione di opere per conto di committenti privati o in proprio, affinché l’Autorità di vigilanza provveda ai controlli a campione.
LAVORI ALL’ESTERO
Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce alla SOA la certificazione di esecuzione dei lavori, corredata dalla copia del contratto, da ogni documento comprovante i lavori eseguiti e, laddove emesso, dal certificato di collaudo. I CEL dovranno avere le seguenti caratteristiche: