A far data dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del Testo Unico della Sicurezza.
Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.
Nel caso di Stato non appartenente all’Unione Europea, il documento deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.
Per la definizione di “cantiere” vale la previsione dell’art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008 che lo individua in “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
A loro volta, sono da considerare “edili” i lavori che comportano la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di parti strutturali di impianti, con esclusione, quindi, dei lavori di tipo impiantistico non accompagnati dall’esecuzione – né da parte dell’impresa incaricata della realizzazione dell’impianto, né da parte delle imprese che operino contestualmente ad essa – di lavori edili, come sopra definiti.
Rientrano, quindi, nell’obbligo del possesso della patente i lavori di impiantistica che richiedono lavori edili nel senso sopra indicato e quelli che, pur non comportando il diretto compimento di lavori edili da parte dell’impresa, si svolgono all’interno di cantieri nei quali vengano eseguite opere edili o di ingegneria civile.
È importante evidenziare come, ai fini dell’applicazione della nuova normativa sulla patente a crediti, resti irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto.
SOGGETTI ESONERATI
Non sono tenute al possesso della patente a crediti:
Le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 36 del 2023).
Coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Le società organismi di attestazione (SOA) sono organismi di diritto privato che, su autorizzazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, accertano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ossia della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie.