COS'È IL DURC
Il Documento unico di regolarità contributiva attesta la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili. In sostanza, esso certifica che l’impresa è in regola con le norme in materia di normativa previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti.
Il DURC è di fondamentale importanza perché la regolarità contributiva, oggetto del DURC, è un requisito richiesto per tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti a permessi.
Il DURC è previsto dal D.lgs. 81/2008 per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi.
Le imprese e i lavoratori autonomi coinvolti nelle attività regolamentate dal Titolo IV del D.lgs. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili, dovranno esibire tale documento al committente o al responsabile dei lavori, unitamente alla documentazione prevista all’Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008.
Il possesso di un DURC valido è un requisito necessario per richiedere la patente a crediti, il sistema di qualificazione per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri. Il possesso può essere attestato, in fase di presentazione della domanda, mediante autocertificazione.
COME SI RICHIEDE
Il DURC deve essere richiesto per via telematiche dal portale INAIL, INPS o della Cassa edile. Il controllo può produrre un esito positivo o negativo.
Se l’esito del DURC è positivo e, di conseguenza, il soggetto risulta regolare, l’esito della verifica ha validità per 120 giorni dalla data di interrogazione ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall’INPS, dall’INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.
Se invece, l’esito sarà negativo gli Enti trasmettono via PEC all’interessato la notifica a mettersi in regola entro massimo 15 giorni.
NEL CASO DI APPALTI PRIVATI
Il DURC nei contratti di appalto privati è obbligatorio quando è richiesta un’autorizzazione amministrativa per lavori come manutenzione straordinaria, restauro o risanamento, secondo le normative urbanistiche vigenti.
L’impresa appaltatrice deve ottenere il documento anche quando affida porzioni di essi a ditte subappaltatrici, per verificare la loro regolarità contributiva. In mancanza del DURC, le subappaltatrici non hanno diritto ai pagamenti per i lavori eseguiti.
Il DURC non è necessario per lavori di edilizia libera, come manutenzioni ordinarie e altri interventi non soggetti ad autorizzazioni amministrative, ad esempio tinteggiature, riparazioni di ringhiere e abbattimento di barriere architettoniche senza la costruzione di rampe.
REQUISITI DI REGOLARITA'
I requisiti di regolarità contributiva sono stabiliti dall’articolo 3 del D.M. 30/01/2015:
La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.
La regolarità sussiste comunque in caso di:
La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.
ASSENZA DEL DURC
Ai sensi dell’art. 90, commi 9 e 10, del D.lgs. n.81/2008, in caso di “assenza del documento unico di regolarità contributiva”, ovvero del mancato rilascio tramite procedura online, conforme al D.M. 30 gennaio 2015, l’amministrazione concedente deve sospendere il titolo abilitativo.
Decreto PNRR 2024
L’articolo 29 del nuovo decreto PNRR quater (D.L. 19/2024) ha portato numerose novità in tema di lavoro, sicurezza e adempimenti da parte delle imprese.
Per quanto riguarda la conformità delle imprese nell’accesso ai benefici normativi e contributivi, sono stati stabiliti nuovi requisiti sia per la richiesta dei benefici che per il recupero degli stessi in caso di regolarizzazione.
Il DURC sarà rilasciato solo alle imprese che rispettano tutti gli obblighi di legge e i contratti collettivi nazionali e che non presentano violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Regolarizzazione e conformità
Per le imprese non in regola, i benefici sono concessi se la regolarizzazione avviene entro i termini e con le modalità stabilite dalla normativa e dagli organi di vigilanza. La regolarizzazione rappresenta conformità alla disposizione adottata e conclude il procedimento ispettivo relativo alla violazione accertata.
Qualora la violazione non sia sanabile, i benefici già concessi all’impresa saranno recuperati per un importo massimo pari al doppio della sanzione verbalizzata. L’organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni, deve effettuare una verifica preliminare per determinare se l’importo da recuperare superi il doppio della sanzione contestata. In tal caso, procederà al recupero del minor importo.
DURC DI CONGRUITA'
Il DURC attesta la regolarità delle singole imprese rispetto al corretto versamento dei contributi INPS, INAIL e Casse Edili/Edilcasse, il DURC di Congruità è un documento finalizzato a verificare la manodopera impiegata in un cantiere, per contrastare il lavoro nero e tutelare sia i lavoratori che le imprese nel settore edile.
La verifica della congruità si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.
L’esito negativo della verifica di congruità dell’incidenza della manodopera incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l’impresa affidataria del DURC on-line.