1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.
3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:200768 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’articolo 6.
5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’articolo 11.
Il rapporto tecnico UNI/TR 11709:2018 fornisce gli indirizzi operativi validi per tutti i comparti lavorativi, utili al rilascio dell’asseverazione dei MOG della salute e sicurezza sul lavoro adottati ed efficacemente attuati. Il Rapporto Tecnico fornisce altresì il testo valido per l’elaborazione di norme tecniche che trattino le modalità di asseverazione da parte degli O.P. di specifici settori.
DIFFERENZA TRA SGSL E MOG
Modello di organizzazione e gestione (MOG)
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 231/2001, idoneo a prevenire i reati di cui agli art. 589 e 590, terzo comma, del Codice Penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.
[Definizione tratta dal D. Lgs. 81/2008 [1], art. 2, comma 1, lettera dd)]
Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)
Parte del sistema di gestione di un’organizzazione utilizzato per sviluppare e implementare la propria politica e gestire i propri rischi per la sicurezza. Il sistema di gestione è un insieme di elementi tra loro correlati utilizzati per stabilire la politica e gli obiettivi e per conseguire questi ultimi. Comprende la struttura organizzativa e le attività di pianificazione (includendo, per esempio, le responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse).
[Definizione tratta dal rapporto tecnico UNI 11709:2018]
SGSL e MOG
Differenza sostanziale fra un modello di organizzazione ed un sistema di gestione e che quest’ultimo non prevede nel suo percorso un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate e un idoneo sistema di vigilanza sull’attuazione e sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti. Pertanto, per l’attuazione di un corretto modello, vi è la necessità di identificare un organismo di controllo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento (D. Lgs. 231/01).