L’art. 4 del decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 - ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
La norma prevede l’obbligo:
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti (art. 17 bis, comma 5):
COME OTTENERE IL CERTIFICATO
L’istanza per il rilascio del certificato deve essere presentata all'Ufficio competente in base al domicilio fiscale del soggetto di imposta tramite l’apposito modello-istanza.
La richiesta può essere presentata personalmente o tramite soggetto delegato. In quest’ultimo caso il soggetto delegato deve essere munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta del certificato.
Il modello compilato e sottoscritto può essere presentato all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.
I grandi contribuenti devono, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.
Il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di 4 mesi.
COSTO
L’istanza e il certificato non sono soggette ad imposta di bollo e tributi speciali.
Il DURF E LA PATENTE A PUNTI IN EDILIZIA
Le imprese per le quali trova applicazione il comma 1 e hanno i requisiti per l’esonero previsto dal comma 5, potranno richiedere il DURF e autocertificare quindi il possesso.
Diversamente, le imprese soggette agli obblighi previsti dal comma 1 art. 17-bis ma che non hanno i requisiti per il rilascio del DURF, non sanno oggi come comportarsi. Per questo motivo, in attesa di un chiarimento, si ipotizza che l’autocertificazione faccia riferimento alla “regolarità fiscale”.
In altre parole, l’autocertificazione non riguarda il possesso del DURF ma l’aver correttamente adempiuto agli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 17-bis del D.lgs. 241/97.
ALLEGATI