A partire dal 1° ottobre 2024 la patente sarà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08.
Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC).
Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Avvenuta designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente.
I requisiti relativi agli adempimenti:
Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato; Possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità (DURC); Possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF) sono da comprovare mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I requisiti relativi agli adempimenti:
Adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08; Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; Avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dovranno essere oggetto di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Si sottolinea che le attestazioni riguardano il possesso da parte dell’intera impresa e non del singolo cantiere.
Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività in cantiere, salva diversa comunicazione notificata dall’INL.
I soggetti che hanno presentato domanda ne danno informativa, entro 5 giorni dal deposito, al RLS e al RLST.
La patente è revocata nei casi in cui è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità di una o più dichiarazioni rese sulla presenza dei requisiti. Decorsi dodici mesi dalla revoca, si può richiedere il rilascio di una nuova patente.
La revoca comporta, quindi, per espressa previsione normativa, l’impossibilità per dodici mesi di poter lavorare nei cantieri edili.