REQUISITI RICHIESTI
Di seguito è elencata una sintesi dei requisiti che occorre dimostrare all’Organismo di Attestazione per conseguire l’Attestazione SOA. La dimostrazione dei requisiti è possibile per il tramite di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, documenti fiscali o apposite certificazioni da reperire presso i consueti organismi istituzionali (Camera di Commercio, Agenzia Entrate, etc.).
Principali requisiti di ordine generale
- Regolarità ai fini della normativa antimafia e requisiti di moralità professionale (assenza di condanne incidenti sulla moralità professionale per i titolari, i rappresentanti legali, i direttori tecnici, i soci di società di persone ecc. la verifica riguarda anche i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA).
- Iscrizione al Registro delle Imprese e assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.).
- Regolarità e assenza di gravi violazioni nello svolgimento della attività d’impresa (assenza di errori gravi nell’esecuzione di lavori pubblici, di irregolarità fiscali, di false dichiarazioni, di gravi infrazioni in materia di sicurezza, assenza di sanzioni interdittive, ecc.).
- Non aver prodotto false dichiarazioni con dolo o colpa grave.
- Regolarità ai fini della norma che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
- Regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
Requisiti di capacità economica
- Idonee referenze bancarie.
- Cifra d’affari in lavori pari al 100% degli importi delle classifiche richieste nelle varie categorie.
- Patrimonio netto di valore positivo riferito all’ultimo bilancio depositato (solo per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio).
- Idonea attrezzatura tecnica non inferiore al 2% della cifra d’affari in lavori (attrezzatura in proprietà, in leasing o in noleggio); l’ammontare dell’attrezzatura a nolo non può superare il 60% del valore totale.
- Idoneo organico medio annuo dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d’affari in lavori, di cui il 40% per il personale operaio; in alternativa il costo del personale assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra d’affari in lavori, di cui l’80% riferito a personale tecnico laureato o diplomato. In caso di società di persone o imprese individuali è possibile usufruire della “retribuzione convenzionale INAIL”.
Requisiti di capacità tecnica e direttore tecnico
- Idonea direzione tecnica, il direttore tecnico deve essere in possesso di idoneo titolo di studio o, per classifiche fino alla III-bis, di esperienza professionale quinquennale come direttore di cantiere; deve possedere i requisiti generali previsti dalla norma (vedi scheda Direzione Tecnica); il ruolo di direttore tecnico può essere ricoperto dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dal socio, dall’amministratore, da un dipendente o da un professionista esterno in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato.
- Esecuzioni di lavori nelle singole categorie di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta.
- Lavori di punta: esecuzione di un lavoro o, in alternativa, di due lavori o, in alternativa, di tre lavori in ogni categoria richiesta di importo rispettivamente pari al 40% (1 lavoro), al 55% (2 lavori), al 65% (3 lavori) di quello della classifica richiesta.
PERMANENZA DEI REQUISITI
La SOA, nello svolgimento della propria attività, deve non solo verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentate dalle imprese, ma anche il permanere dei requisiti generali utilizzati per il rilascio delle attestazioni. A tale obbligo corrisponde l’onere da parte delle imprese qualificate di comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale.
Di seguito riportiamo un’indicazione schematiche delle principali casistiche e delle relative sanzioni. Per una trattazione più completa, si rimanda alla normativa di riferimento:
- Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità di documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
- Mancata risposta, nel termine di 30 giorni, da parte delle imprese alle richieste dell’Autorità, dopo che l’impresa si è dimostrata inadempiente ad una richiesta della SOA sulla veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e della documentazione presentata per la qualificazione e in relazione al permanere dei requisiti di ordine generale: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
- Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese all’Osservatorio di ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
- Mancata comunicazione, entro 30 giorni, da parte delle imprese alla SOA e all’Osservatorio, della intervenuta variazione della Direzione Tecnica: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
- Non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante o dell’Ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 25.822.
- Qualora le imprese forniscano informazioni od esibiscano documenti non veritieri ad una richiesta dell’Autorità relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, ed agli affidamenti: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545.
- Qualora le imprese forniscano, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o alle SOA, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione: Sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo di euro 51.545.
- Qualora le imprese non abbiano ottemperato alle richieste di cui ai precedenti punti entro il termine ivi previsto e trascorsi ulteriori 60 giorni dalla scadenza di detto termine e perdurando l’inadempimento: Sospensione dell’attestazione SOA per un periodo di un anno (l’Autorità revoca la sospensione qualora l’impresa adempia a quanto richiesto; resta in ogni caso l’obbligo del pagamento della sanzione).
- In relazione al precedente punto, decorso il temine della sospensione dell’attestazione per un periodo di un anno, qualora l’impresa continui ad essere inadempiente: Decadenza dell’attestazione SOA.